whistleblowing policy and procedure

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Decreto Whistleblowing), che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di particolari disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

In ottemperanza ai dettami legislativi, DEC ha implementato il proprio canale di segnalazione interna, che permette di inviare segnalazioni, per iscritto o oralmente, garantendo la massima riservatezza sull’identità del segnalante e del segnalato, del contenuto della segnalazione, dei relativi documenti eventualmente allegati, nonché di altre persone eventualmente citate.

Chi può effettuare una segnalazione?

Sono legittimati a segnalare violazioni di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, tutti gli stakeholders della Società, in particolare tutte le persone che operano in qualità di:

  • lavoratori subordinati, con qualsivoglia tipologia di contratto;
  • lavoratori autonomi;
  • collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
  • azionisti (persone fisiche);
  • persone con funzioni, anche di fatto, di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
  • Cosa si può segnalare?

    Tramite il presente canale di segnalazione possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni, che possono consistere in:

  • illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione Europea relativa ai determinati settori (tra cui appalti pubblici, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell’ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, nonché che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali (ad esempio: violazioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato);
  • reati c.d. presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01;
  • violazioni del Codice Etico Aziendale (BCG);
  • violazioni del Modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.
  • La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, nonché violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritenga possano verificarsi sulla base di elementi concreti.

    Cosa non si può segnalare?

    Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti di lavoro individuali con colleghi o propri superiori.

    Inoltre, non è possibile segnalare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (es. voci di corridoio).

    La tua segnalazione

    Utilizza questo form DEC.WRF - Whistleblower Report Form, dove dovrai indicare una serie di informazioni relative alla segnalazione.

    La segnalazione verrà inviata e processata da personale dedicato e specificatamente formato in tema di gestione delle segnalazioni (c.d. Gestore delle segnalazioni), il quale gestirà la tua segnalazione secondo il seguente schema tipo:

  • valutazione;
  • investigazione;
  • reporting;
  • follow up.
  • È importante che tu legga e comprenda il contenuto dell'WRF - informativa trattamento dati personali, prima di inviare la segnalazione. Non devono essere inviati dati personali che non siano strettamente pertinenti alla segnalazione. Tuttavia, qualora li inviassi, abbiamo la facoltà di cancellare tali informazioni senza informarti.

    Anonimato e riservatezza

    Inviando una segnalazione manterrai il totale anonimato, a meno che non desideri fornire informazioni personali in modo volontario.

    I dati personali identificativi del segnalante, qualora rivelati dallo stesso, sono visualizzabili esclusivamente all’organismo preposto alla sua gestione (il Gestore delle segnalazioni) e sono conservati separatamente.

    La società adotta tutte le garanzie previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l’espresso consenso di quest’ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.

    Segnalazione esterna

    Ferma restando la preferenza per il canale interno, il D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

    L’accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dalla legge ed in particolare se:

  • il canale interno obbligatorio non è attivo, oppure non è conforme alla Legge;
  • il segnalante abbia già effettuato una segnalazione per il tramite del presente canale e la stessa non abbia avuto seguito da parte del gestore;
  • il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
  • il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.
  • Le segnalazioni effettuate per il tramite del canale esterno saranno gestite da Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

    Tutele del segnalante

    Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. 24/2003 offre i seguenti tipi di tutela:

  • tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
  • protezione da eventuali ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, poste in essere dall’ente nei confronti del segnalante ed in ragione della segnalazione;
  • il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
  • limitazioni di responsabilità penale, civile o amministrativa rispetto alla rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni, che operano al ricorrere di determinate condizioni;
  • previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
  • Le tutele previste dal Decreto si applicano anche alle persone diverse dal segnalante che potrebbero essere comunque destinatarie di ritorsioni, in ragione del loro ruolo assunto nell’ambito della segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Fra questi, rientrano:

  • i c.d. “facilitatori”, ossia coloro che hanno supportato il segnalante nella propria segnalazione;
  • colleghi di lavoro e persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
  • parenti o affetti stabili del segnalante;
  • enti di proprietà del segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
  • Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante

    Al momento della segnalazione, il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni oggetto della sua denuncia siano vere.

    Le tutele previste dal D.Lgs. 24/23, infatti, non si applicano quando sia accertata la responsabilità penale o civile del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, commessi con dolo o colpa grave.

    In caso di perdita delle tutele, oltre all’applicazione di sanzioni disciplinari, è prevista altresì una sanzione amministrativa da EUR=500,00= ad EUR=2.500,00= da parte di Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

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